Lo Statuto

ART. 1
Denominazione e sede
E’ costituita un’Associazione di promozione culturale e sociale denominata 'LATINA IN CUCINA' senza fine di lucro né finalità partitiche o confessionali. La sede amministrativa e legale dell’Associazione è a Latina, Via Le Corbusier 141. Il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni ed uffici dell'Associazione sia in Italia sia all’estero; potrà anche gemellarsi con altre realtà di promozione culturale e sociale.

 

ART. 2
Finalità e scopi
L'Associazione si propone:

  • di aggregare appassionati ed esperti nell’arte culinaria, interessati alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico della Provincia di Latina, accumulato nei secoli di storia locale;
  • di promuovere o condividere percorsi di animazione culturale – seminari, convegni, fiere, concorsi, degustazioni e qualsiasi altro evento di interesse culinario – mirati alla diffusione del patrimonio suddetto, tipicamente espresso con tradizioni, ricette, usanze consolidate nel tempo e qualsiasi altra caratteristica propria dell’arte culinaria radicata nella Provincia di Latina;
  • di promuovere percorsi di formazione professionale agli associati che intervengono a manifestazioni dell’arte culinaria nella Provincia di Latina, anche con la creazione di una scuola di cucina, al fine di favorire un continuo e qualificato aggiornamento professionale per gli operatori, amanti della cucina e neofiti;
  • di coordinare la redazione, stampa, diffusione di qualsiasi prodotto per favorire la diffusione del patrimonio legato all’arte culinaria nella Provincia di Latina – es. pubblicazioni, studi, riviste, audiovisivi, cd-rom, siti Internet;
  • di promuovere percorsi turistici per la scoperta e la valorizzazione storica e naturalistica della pianura pontina e dei comuni dell'Agro pontino nonchè dei monti Lepini-Ausoni-Aurunci, da inserire nella programmazione scolastica delle scuole di tutta Italia;
  • valorizzare, da un punto di vista medico, la cucina della provincia di Latina come cucina tipica mediterranea ideale per la prevenzione di molte malattie, con la promozione sia in Italia che all'estero dei prodotti agricoli del territorio.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà svolgere, anche per conto di terzi, siano essi pubblici o privati, attività quali:

  • partecipazione, organizzazione e gestione di seminari, convegni, simposi, conferenze, proiezione di filmati, concorsi nazionali e internazionali, eventi e rappresentazioni di carattere artistico e culturale;
  • sviluppo di contatti e scambi culturali con enti aventi finalità affini ed affiliazioni con enti e organizzazioni anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro;
  • redazione, stampa, diffusione e gestione di pubblicazioni, studi, riviste, ricerche, dispense di tipo educativo e socioculturale, audiovisivi, Cd-Rom, Dvd, e qualsiasi supporto magnetico, siti internet, riviste virtuali, etc.

Il Consiglio Direttivo potrà assumere ogni iniziativa necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali - comprese le operazioni mobiliari e immobiliari - e concorrere alle iniziative di altri organismi aventi oggetto analogo o connesso con quello dell'Associazione.

 

ART. 3
Associati
Potranno far parte dell'Associazione sia persone fisiche sia enti o società in generale, senza distinzione o limitazione alcuna, a condizione che condividano le finalità perseguite dall’Associazione.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
Fondatori: sono coloro che hanno partecipato fin dal progetto ideativo alla costituzione dell'Associazione e sono:

  • ROSSI SANDRO nato a Segni (RM) il 19.06.1957 - residente a Latina in Via Le Corbusier 141 - c.f. RSS SDR 57H 19I 573S;
  • ROSSI VESPASIANO ANTONIO nato a Sonnino (LT) il 05.10.1925 - residente a Latina in Piazza B. Buozzi 1 - c.f. RSS VPS 25R 05I 832Q;
  • D'ANGIOLILLO MARIO nato ad Ascea (SA) l' 11.01.1953 - residente a Latina in Via S.Tommaso d'Aquino 41 - c.f. DNG MRA 53A 11A 460L;
  • VITALI ADRIANA nata a Velletri (Roma) il 18.04.1935 - residente a Latina in Via XXIV Maggio 20 - c.f. VTL DRN 35D 58L 719V;
  • ZAPPALA' CLAUDIO nato a Priverno (LT) il 13.10.1957 - residente a Latina in Via Manzoni 58 - c.f. ZPP CLD 57R 13G 698F;
  • SICILIANO MARIA PIA nata a Cosenza il 21.05.1958 - residente a Latina in Via Le Corbusier 141 - c.f. SCL MRP 58E 61D 086M.

Sostenitori: sono coloro che offrono un supporto finanziario oltre la quota d'iscrizione e/o collaborano a titolo di volontariato alle attività dell'Associazione, ricoprendo l'incarico di responsabili di aree tematiche, incarico attribuito dal Collegio Direttivo e mantenuto fino all'elezione dei nuovi organismi rinnovabili ogni quattro anni, salvo rinuncia espressa o mancata attuazione degli scopi dell'area tematica riscontrata dall'Assemblea dei Soci.
Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota associativa.
Onorari: sono coloro che, in considerazione di particolari titoli o meriti, sono ammessi all’Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo, sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
Aggregati: sono coloro che con un versamento minimo della quota, ricevono informazione e hanno diritto di partecipare alle attività associative, ma non hanno diritto al voto.
Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare per iscritto una domanda d'ammissione diretta al Consiglio Direttivo, contenente il cognome, il nome, luogo e data di nascita, residenza, autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi, con l’impegno di non costituire altra Associazione, ente o società, pubblica o privata, operante con il medesimo nome dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo decide, a suo insindacabile giudizio, sulle domande di ammissione entro un congruo termine dalla loro presentazione.

 

ART. 4
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota d'ammissione e della quota annuale, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali nel rispetto della legge. Le quote associative, nella somma stabilita dal Consiglio Direttivo in base alla categoria, sono annuali e devono essere versate in unica soluzione entro il 30 gennaio di ogni anno. Il rapporto associativo s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno con decorrenza dal primo gennaio successivo, qualora non sia disdetto con comunicazione scritta entro il 31 dicembre dell’anno in corso. La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato; ogni altra forma di partecipazione è esclusa. La partecipazione non è trasmissibile né per atto tra vivi né per mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa. Le quote versate non possono essere restituite.

 

ART. 5
Esclusione degli Associati
Gli associati sono esclusi o sospesi per i seguenti motivi:

  • quando non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;
  • quando si siano resi morosi nel pagamento delle quote sociali;
  • quando, in qualunque modo, abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le sospensioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia, sono definitive ed inappellabili. I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi per domanda al Consiglio Direttivo, pagando una nuova quota di ammissione. Si può recedere dall’Associazione previa comunicazione con lettera A.R., indirizzata al Presidente. Il recesso avverrà nei termini previsti dall’art. 24 del codice civile. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all’Associazione.

 

ART. 6
Patrimonio
L’Associazione non ha scopo di lucro. Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà anche svolgere attività commerciale i cui eventuali utili dovranno essere esclusivamente utilizzati per l’ottenimento delle finalità proprie dell’associazione e non potranno in nessun caso essere ripartiti tra gli associati. Il patrimonio dell’Associazione è quindi costituito da:

  • Fondo di dotazione istituito alla costituzione dell'Associazione dai soci fondatori;
  • Contributi associativi;
  • Fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio nei periodi precedenti;
  • Contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati;
  • Ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

ART. 7
Rendiconto
L’esercizio finanziario avrà inizio il 01 gennaio e terminerà il 31 dicembre d'ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico-finanziario del periodo precedente allegando inoltre il bilancio preventivo in corso e una relazione esplicativa. Tali documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea degli associati che dovrà avvenire entro il 31 maggio dell’anno successivo. Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli associati, né direttamente né indirettamente e devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative dell'Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'assemblea degli associati.

 

ART. 8
Assemblea
L’assemblea degli Associati assolve i seguenti compiti:

  • approvare le linee generali ed il programma di attività dell’anno solare;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • eleggere, ove necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il suo Presidente;
  • approvare i bilanci preventivi e consuntivi per proposta del Consiglio Direttivo;
  • approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare su tutte le materie eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulle modificazioni dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento della stessa.Le elezioni degli organismi dell'Associazione si svolgono ogni quattro anni.

ART. 9
L'assemblea deve essere convocata a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni anno, entro il 31 maggio, per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo dell’anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché qualora il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non può detenere più di tre deleghe. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere prima di due giorni dalla precedente. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei due terzi degli associati; nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese, ad esclusione di quelle relative alla nomina delle cariche sociali.

 

ART. 10
Consiglio Direttivo
L’amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, che sono eletti a maggioranza dall'Assemblea. Nel Consiglio Direttivo, per i primi quattro anni dalla nascita dell'Associazione, fanno parte di diritto i Soci Fondatori. All'interno del Consiglio Direttivo sono eletti Presidente, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio può attribuire incarichi ai singoli consiglieri per determinate azioni promosse dall'Associazione ed attribuire compiti a quegli associati che, con la propria opera volontaria e gratuita, intenderanno collaborare fattivamente alle attività associative.

 

ART. 11
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; il Presidente può essere delegato al compimento di atti e categorie di atti relativamente alla gestione del patrimonio e al raggiungimento delle finalità associative. Sono competenze del Consiglio Direttivo:

  • nominare il Presidente dell'Associazione;
  • redigere i programmi dell’attività associativa sottoponendoli all’approvazione dell'assemblea;
  • approvare direttive che disciplinino la definizione delle attività da svolgere, i criteri e la priorità delle stesse;
  • curare l’esecuzione delle delibere dell'assemblea;
  • redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all’approvazione dell'assemblea;
  • deliberare circa l’ammissione, sospensione ed espulsione degli associati ed accettarne le dimissioni;
  • attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati;
  • emanare delibere in ordine al patrimonio dell'Associazione ed alla richiesta delle quote di adesione iniziali ed annuali, stabilendone l’entità;
  • formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

ART. 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o lo richiede almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno quattro giorni prima, a condizione che siano indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro del Direttivo che diserta consecutivamente cinque sedute del Consiglio è da considerarsi automaticamente decaduto dall'incarico.

 

ART. 13
I bilanci, le convocazioni e le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo devono essere pubblicati presso la sede associativa o sull’organo ufficiale dell'Associazione o mediante altra formalità atta a renderli noti a tutti gli aventi diritto.

 

ART. 14
Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale, la direzione e la vigilanza dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, liquida le note di spesa previste da bilancio. Il Presidente nomina il Segretario Tesoriere.

 

ART. 15
Segretario
Il Segretario cura la parte organizzativa dell'Associazione e quindi:

  • redige i verbali delle assemblee degli associati e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
  • tiene la corrispondenza ed ha cura dei documenti dell'Associazione;
  • assiste il Presidente nei processi organizzativi dell'Associazione;

ART.16
Tesoriere
provvede alla gestione finanziaria, a riscuotere i contributi dell'Associazione rilasciandone ricevuta, a liquidare le pendenze dell'Associazione, se autorizzato dal Presidente con mandato d'uscita firmato dallo stesso.

 

ART. 17
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dall’assemblea che in sede di nomina ne elegge il Presidente e ne determina gli eventuali emolumenti. Il Collegio è istituito qualora il numero degli associati con diritto di voto sia superiore a duecento. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il proprio parere in merito al rendiconto consuntivo, nonché procedere alle verifiche periodiche.

 

ART. 18
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri tra i più anziani dell'Assemblea dei Soci e confermati con votazione dall'Assemblea stessa. Salvo rinuncia espressa o impedimento di qualsiasi natura la carica è valida per quattro anni fino alle nuove elezioni degli organismi. Il Collegio è chiamato ad esprimere pareri a proposito di particolari controversie tra Soci e a giudicare, su denuncia del Presidente o anche in maniera autonoma, sulla condotta degli Associati. Le sanzioni che può irrogare sono :

  • ammonizioni
  • biasimo
  • rinvio al giudizio del Consiglio Direttivo per l'espulsione.

ART. 19
Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2100. Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati. L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'assemblea degli associati quando sia assunta a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori, e determina la destinazione dell’eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra Associazione che persegue finalità analoghe o per fine di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 20
Clausola compromissoria
Ogni controversia, riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli associati o tra questi e l'Associazione, sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale. Il collegio deciderà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

 

ART. 21
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto le parti fanno riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Latina 21 maggio 2005

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